Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n° 18214 del 17 settembre 2015 hanno affermato che il contratto di locazione di immobile ad uso abitativo stipulato senza la forma scritta, resa obbligatoria dall’art. 1, comma 4, L. 431/1998 è affetto da nullità assoluta, rilevabile d’ufficio, atteso il motivo di contrasto all’evasione fiscale della norma.