Sei un lavoratore autonomo iscritto alla gestione separata INPS? La legge prevede per te nuove forme di tutela.
E’ stato da poco pubblicato in G.U. il c.d. Job Act dei lavoratori autonomi, ovvero la Legge 22 maggio 2017 n. 81, suddivisa in 26 articoli e relativa alle “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”.
Novità fiscali e strumenti di welfare per lavoratori autonomi, parasubordinati e collaboratori occasionali, ad eccezione di tutti i liberi professionisti iscritti a casse di previdenza private (avvocati, commercialisti, architetti) non coinvolti, purtroppo, dal Job act Autonomi.
Nel Capo I del provvedimento troviamo delle misure aventi come obiettivo il rafforzamento delle tutele sul piano economico e sociale per i lavoratori autonomi che svolgono la loro attività in forma non imprenditoriale, nel Capo II, dedicato invece ai rapporti di lavoro subordinato, sono previste ed introdotte nell’ordinamento giuridico italiano modalità flessibili di esecuzione di prestazioni lavorative, riguardanti sia la sede che l’orario di lavoro, in ottica di forte incentivazione del lavoro agile.
Analizziamo nel dettaglio le novità previste per i rapporti di lavoro autonomo disciplinati al Titolo III del Libro V del Codice civile e per i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell’art. 2222 C.c.; sono esclusi quindi gli artigiani e i commercianti.
Il Capo I introduce in primis una forma di tutela del lavoratore autonomo nell’ambito delle transazioni commerciali ed imprese, stabilendo all’art. 1 che: “Le disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si applicano, in quanto compatibili, anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese, tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o tra lavoratori autonomi, fatta salva l’applicazione di disposizioni piu’ favorevoli”; via libera quindi, per i pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale tra imprese e lavoratori autonomi, all’applicazione dell’art. 4 del d.lgs 9 ottobre 2002 n. 231 e degli interessi moratori in esso stabiliti in caso di ritardo nei pagamenti.
Non si potrà piu superare il limite di 60 giorni per saldare una fattura a un autonomo, a meno di far scattare gli interessi di mora.
In seguito, ai sensi dell’art. 3 devono considerarsi abusive e prive di effetto, le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso, nonché le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni, così come il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta.
Diventano deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi; integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente, così come gli oneri sostenuti per la garanzia, fornita da forme assicurative o di solidarietà, contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo.
E il welfare?
Si segnalano le prestazioni di protezione sociale aggiuntive fissate dalla Legge in esame e l’ampliamento e stabilizzazione, ai sensi dell’art. 7, dei soggetti beneficiari dell’indennità di disoccupazione denominata DIS-COLL.
Ma procediamo per gradi.
Il Governo, in ottica di rafforzamento delle tutele, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della Legge 22 maggio 2017 n. 81, uno o più decreti legislativi nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: “abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di maggior vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che hanno subìto una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie”.
La DIS-COLL, prima citata, diventa strutturale e riconosciuta non solo ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, ai sensi del comma 1, dell’art. 15 del d.lgs 4 marzo 2015 n. 22, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015, ora anche agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio, in relazione agli eventi di disoccupazione che si sono verificati nello stesso periodo.
A decorrere poi dal 1 luglio 2017 per i collaboratori e gli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un’aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento.
E in caso di gravidanza, malattia e infortunio, la Legge 22 maggio 2017 n.81 che cosa dispone?
Trattamenti economici per congedi parentali, entro i tre anni di vita del bambino e per un periodo di sei mesi massimi, per lavoratori e lavoratrici iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata di cui all’articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo pari a sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino (rispetto al primo attuale).
Gravidanza, malattia e infortunio non comporteranno automaticamente l’estinzione del rapporto: ogni lavoratrice potrà chiederle la sospensione del rapporto lavorativo per un massimo di 150 giorni, anche se il committente potrà continuare a far valere un diritto legato al “venir meno dell’interesse”.
Sempre in caso di maternità, è prevista, previo consenso del committente, la possibilità di sostituzione delle lavoratrici autonome da parte di altri lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse, in possesso dei necessari requisiti professionali, nonché dei soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto.
Infine, in caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento della attività lavorativa per oltre sessanta giorni, è previsto la sospensione dal versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per l’intera durata della malattia o dell’infortunio, fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.
Infine, le pubbliche amministrazioni devono promuovere, in veste di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l’assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, favorendo l’accesso a tutte le informazioni relative alle gare pubbliche.
Ai professionisti si riconosce la possibilità, quale sia la forma giuridica rivestita, di dare vita a reti di esercenti la professione legale e di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, disciplinate queste dall’art. 3 commi 4 ter e ss.gg del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito in Legge 9 aprile 2009 n. 33, ma anche di costituire consorzi stabili professionale e associazioni temporanee professionali.