LA TRASCRIZIONE DEGLI ATTI DI TRASFERIMENTO IMMOBILIARI CONTENUTI NEGLI ACCORDI DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI FAMIGLIA:UNA CURIOSA PRONUNCIA DEL TRIBUNALE DI PORDENONE. NON ABBIAMO PIU’ BISOGNO DEI NOTAI?

 

Due coniugi, sposati con matrimonio concordatario nel 1989, decidono di separararsi avvalendosi, per formalizzare la separazione, dell’istituto della negoziazione assistita e sottoscrivendo convenzione di negoziazione prima ed accordo di negoziazione poi, ai sensi dell’art. 6 della D. L. 132/2014 convertito in Legge 162/2014.

Tra le condizioni di separazione la coppia prevedeva concordemente la cessione, del marito in favore della moglie, della quota del 50% di proprietà della casa coniugale.

L’accordo di negoziazione raggiunto veniva depositato presso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone territorialmente competente, per il rilascio del nullaosta previsto dall’art. 6 co. 2 del D.L. 132/2014, data l’assenza di figli minorenni, portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3 co.3 della Legge 104/92 o economicamente non autosufficienti.

Il Procuratore della Repubblica concedeva il nullaosta; l’accordo di negoziazione veniva così trascritto dall’Ufficiale di Stato Civile negli appositi registri ed infine depositato presso il C.O.A del Tribunale di Pordenone che provvedeva al rilascio di copia conforme all’orginale.

Ma ecco la sorpresa: alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pordenone, il conservatore si rifiutava di procedere alla trascrizione della cessione immobiliare, in quanto l’autenticazione delle sottoscrizioni del processo verbale non sarebbe stata effettuata da un pubblico ufficiale all’uopo autorizzato, mancando quindi l’autenticazione prevista dalla legge ai sensi dell’art. 2657 C.c. che recita “la trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autentica o accertata giudizialmente”.

Proposto reclamo avverso il rifiuto del conservatore, il Tribunale di Pordenone, con decreto del 17 marzo 2017, “all’interno di una prospettiva esegetica costituzionalmente orientata”, così argomenta.

Premesso che, l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione, ove vi sia stato il rilascio del nullaosta da parte del Procuratore della Repubblica, produce, ai sensi dell’art. 6 co. 3 della D.L. 132/2014, gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale tra i coniugi e che i provvedimenti giudiziali, quali le sentenze, le ordinanze e decreti, ai fini della trascrizione di cessioni immobiliari in essi eventualmente contenute, non richiedono l’autenticazione delle sottoscrizioni parte di ulteriori pubblici ufficiali a ciò autorizzati, secondo il Giudice di prima curerisulta evidente che neppure gli accordi di negoziazione dovranno essere soggetti a tale adempimento, pena la vanificazione della predetta espressa equiparazione ai provvedimenti giudiziali e il conseguente irriducibile contrasto con i canoni costituzionali di coerenza e ragionevolezza”.

Poichè l’ordinamento giuridico considera quali titoli per la trascrizione non solo i provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria aventi forma diversa dalla sentenza (si veda il decreto di trasferimento del bene espropriato ex art. 586 c.p.c ) ma anche provvedimenti fondati sull’autonomia negoziale delle parti e che presentano alcune analogie con la negoziazione assistita, quale il lodo arbitrale rituale che, ai sensi dell’art. 824 bis C.p.c “ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria” e che dichiarato esecutivo con decreto del Tribunale laddove sia accertata la sua regolarità formale, “è soggetto a trascrizione o annotazione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione o annotazione la sentenza avente il medesimo contenuto”, allo stesso modo l’accordo di negoziazione assistita munito del nullaosta del Procuratore della Repubblica “produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali e tra tali effetti non può non essere ricompreso anche quello di costituire titolo per la trascrizione”, con conseguente inutilità di ulteriori autenticazioni.

Su quali basi poggia una tale argomentazione?

Sull’art. 6 co. 1 del D.L. 162/2014, laddove in materia di famiglia è richiesta la necessaria presenza, di “almeno un avvocato per parte”, a differenza degli altri ambiti, in cui è sufficiente, per la valida conclusione dell’accordo di negoziazione la presenza di un avvocato per entrambe le parti coinvolte.

” Esigere l’intervento di un’ulteriore figura professionale in caso di atti soggetti a trascrizione contenuti in negoziazioni familiari, contrasterebbe con la finalità di assicurare una maggiore funzionalità ed efficienza della giustizia civile espressamente enunciata nel Preambolo del medesimo d.l. n. 132/2014, addossando alle parti ulteriori formalità e costi aggiuntivi, con effetti disincentivanti nei confronti della negoziazione assistita, incompatibili con i dichiarati intenti di semplificazione ed efficienza perseguiti dal Legislatore”.

Ma come interpretare tale pronuncia dagli innegabili risvolti pratici?

Innovativa senza dubbio ma forse incompleta laddove non tiene conto del fatto che le norme stabilite dall’art. 6 del D.L. 132/2014 sono da considerarsi speciali rispetto alle altre norme previste in tema di negoziazione assistita.

Speciali perchè?

In quanto le parti coinvolte devono essere assistite da almeno un avvocato per parte; poichè gli avvocati devono tentare di conciliare i coniugi o ex coniugi ed informarli della possibilità di esperire la mediazione familiare e, in presenza di minori, dell’importanza per questi di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori; perchè l’accordo raggiunto deve essere sottoposto al rilascio del nullaosta o autorizzazione del Procuratore, ai sensi dell’art. 6 co. 2 della normativa analizzata; inoltre perchè ciascun legale ha l’obbligo, la cui inosservanza è sottoposta alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000 ad Euro 10.000 (!), di trasmissione, entro 10 giorni dalla ricezione del nullaosta o dell’autorizzazione, di copia autenticata dell’accordo all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto ed infine poichè l’accordo di negoziazione munito delle certificazioni di cui all’art. 5 deve essere trascritto ed annotato nei registri dello stato civile.

Il Tribunale di Pordenone non sembra quindi tenere conto dell’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale che recita: ” Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati“.

L’individuazione dei requisiti richiesti affinchè un accordo, concluso all’esito del procedimento di negoziazione assistita, possa costituire valido titolo per la trascrizione nei registri immobiliari, in quanto questione generale, avrebbe dovuto essere risolta in base a quanto fissato dall’art. 5 e non, al contrario, dall’art. 6 del D.L. 132/2014.